Chiarimenti in materia di
interdizione anticipata dal lavoro per maternità: decorrenza
dei provvedimenti. La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, con lettera circolare 25/I/0005249 del 17 aprile
2008, fornisce alcuni chiarimenti in materia di interdizione
anticipata dal lavoro (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del
T.U. n. 151/2001). La nota ricorda che in caso di
interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o
pregresse patologie che si teme possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza, la relativa domanda si intende
accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione ed il
provvedimento "decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione
dal lavoro".
Viceversa, il provvedimento di interdizione dal lavoro per
mansioni o condizioni di lavoro a rischio, presuppone un
accertamento da parte della DPL circa l'impossibilità , per
il datore di lavoro, di adottare misure volte alla
eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice,
ferma restando la possibilità di disporre l'astensione,
anche prima di tale accertamento, "allorquando il datore
(...) produca una dichiarazione (...) la quale risulti in
modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti
all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad
altre mansioni". In tal caso l'interdizione dal lavoro
"decorrerà dalla data del provvedimento stesso".
Il lavoratore in malattia deve
osservare comportamenti che non nuociano alla propria salute
e che non ritardino la guarigione. Cassazione, sez. lavoro,
n. 09474/09.
Termini
da rispettare e gli adempimenti dei lavoratori per la
denuncia di omissione contributiva in presenza di aziende
che non versano regolarmente la contribuzione all'INPS o
la versano in misura ridotta, in questo tempo di crisi i
casi stanno aumentando in modo preoccupante.